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LO STATUTO

Statuto dell’Associazione

 “Raceland Associazione Sportiva Dilettantistica”

 

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

 

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di “ Raceland Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L'Associazione ha sede nel Comune di Vicenza (Provincia di Vicenza). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.

 

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati e diversamente abili.

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l’Associazione esercita a tal fine, in via stabile e principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del presente statuto.

L’associazione aderisce all’AICS - Associazione italiana Cultura e Sport APS -, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto dal CIP  Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

 

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

 

Titolo II Attività esercitate

 

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

  • Attività sportive dilettantistiche;
  • Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;

 

 

Art. 5 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività nello sport dell’automobilismo, e più specificamente nella seguente disciplina sportiva del karting. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:

  • attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
  • ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
  • in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;

 

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al  medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l’Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

  • agli apporti dei volontari;
  • alle prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all’art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
  • ai rapporti di lavoro subordinato;
  • a prestazioni di lavoro autonomo;
  • a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

 

Titolo III Funzionamento

 

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

 

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  •  dai beni mobili e immobili di proprietà;
  •  dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  •  da donazioni, erogazioni, lasciti;
  •  da quote di partecipazioni societarie;
  •  da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  •  dal fondo di riserva;
  •  da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e/o all’incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

 

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote di tesseramento degli associati e dei tesserati non associati;
  • dalle quote sociali;
  • dai proventi della gestione del patrimonio;
  • dal ricavato delle attività dell’Associazione;
  • dalle attività di raccolta fondi;
  • dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
  • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  • dalle erogazioni liberali;
  • da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
  • da sponsorizzazioni;

 

Titolo IV Gli Associati e i Tesserati non associati

 

Art.11 Adesione all'Associazione

Chiunque ne condivida i principi e le finalità. può aderire all’associazione, associandosi ad essa.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, di eventuale Regolamento, dello statuto dell’AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva e/o Discipline Sportive Associate cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto dell’AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed eventuale Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

 

 

Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a partecipare alle assemblee;

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I tesserati non associati hanno diritto:

- a partecipare alle attività sportive dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

 

Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati e i tesserati sono tenuti:

a) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

b) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;

c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.

 

Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato

La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:

a) dimissioni;

b) scioglimento volontario dell’Associazione;

c) decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell’associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.

f) mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

 

Art. 15 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • L’Organo di Controllo, se nominato

 

 

Art. 16 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

  • approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
  • approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
  • approva i regolamenti, compresi gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
  • elegge, con l’eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, e revoca, i componenti gli organi sociali da essa eletti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

  • approva e modifica lo statuto;
  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui al presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da tre membri, soci dell'associazione, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell’Assemblea ordinaria, possono percepire compensi per la carica ricoperta. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
  • assegna gli incarichi di lavoro;
  • approva i programmi di Attività;
  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
  • delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il  Presidente dell'associazione, nonché l’esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
  • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono svolgersi in presenza.

Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell’avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

 

Art. 18 Il Presidente

E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

 

Art. 19 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

 

Art. 20 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. 

E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 21 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L’Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

 

Art. 22 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 25% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 15% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

 

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

Art. 25 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

 

Il Presidente