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LO STATUTO

Allegato A al n. 42.029 racc.

  STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "RACELAND SOCIETÁ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", abbreviabile ove consentito in "RACELAND SSDRL".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Altavilla Vicentina (VI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1 nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l’esercizio di attività sportive dilettantistiche motoristiche, in particolar modo si propone di favorire la partecipazione allo sport del karting nonché la promozione e l’organizzazione di gare, di tornei e di ogni altra manifestazione comunque connessa alle anzidette attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive correlate. Dette attività, in generale, saranno svolte nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della competente Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, alla quale la società sarà affiliata. Costituiscono, quindi, parte integrante delle presenti norme di funzionamento le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI. L’attività sociale, comunque, è perseguita nel rispetto dei principi di democrazia interna.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; essa potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Devono intendersi espressamente escluse dall’oggetto sociale le operazioni finanziarie rivolte al pubblico e qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri amministratori, non possegga.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

5.3 Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

5.4 E’ tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano medesimo oggetto.

Art. 6 - Riduzione del capitale

6.1 Fermo restando il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta, il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8 - Partecipazioni e loro trasferimento

8.1 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota a terzi non soci, dovrà preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento.

Per "trasferimento", ai fini del presente articolo, s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito - quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la transazione, la dazione in pagamento e la donazione - idoneo a trasferire, direttamente o indirettamente, a terzi non soci la proprietà, piena o nuda, ovvero altro diritto reale di godimento sulla quota.

L'offerta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti gli altri soci, indicando le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il corrispettivo proposto e le altre modalità del trasferimento.

Ciascuno degli altri soci avrà l'onere di esercitare il diritto di prelazione - con riferimento all'intera quota oggetto dell'offerta - entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta lettera raccomandata e ciò mediante invio al socio offerente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota al soggetto e secondo le condizioni indicate, purché il trasferimento abbia luogo nelle forme di legge entro il termine di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione. In difetto di ciò, il socio offerente dovrà fare nuovamente offerta della quota agli altri soci secondo quanto previsto dalla presente procedura di prelazione.

Ove il diritto di prelazione risulti esercitato da più aventi diritto, gli stessi avranno diritto a concorrere nell'acquisto della quota offerta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno rispettivamente posseduta rispetto al totale delle quote dagli stessi complessivamente possedute.

La medesima disciplina dovrà essere osservata, in quanto compatibile, anche in caso di trasferimento dei diritti di prelazione. Il diritto di prelazione s'intende stabilito anche nell'interesse della società e, pertanto, non avranno in alcun modo effetto verso la società gli atti di trasferimento posti in essere in violazione della presente procedura.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,  della sua posizione nel mercato e di ogni altra  circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

8.2 Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di un parente in linea retta di un socio.

8.3 Il trasferimento della partecipazione posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni che precedono avrà effetto nei confronti della Società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese. Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia dell'atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al Registro delle Imprese all'Organo Amministrativo, affinchè lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

Art. 9 - Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 codice civile.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avrà effetto nei confronti della Società dal momento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Imprese. L'erede o il legatario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al registro delle Imprese all'Organo Amministrativo, affinchè lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

Art. 10 - Decisioni dei soci

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del revisore;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma codice civile, non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

10.2 Le decisioni dei soci, salvo in ogni caso quanto previsto al successivo art. 11, possono essere adottate - oltre che con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale con le modalità di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 - anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

10.3 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto, tali procedure potranno svolgersi con le modalità prescelte dallo stesso Organo Amministrativo, fermo restando il diritto di tutti i soci di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo socio interpellato l'invito a pronunciarsi.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente statuto potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

10.4 Le decisioni dei soci con metodo diverso da quello assembleare sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

10.5 L'Organo Amministrativo, decorso il termine previsto, dovrà comunicare a tutti i soci se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei soci favorevoli, contrari, astenuti o che non si sono pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

10.6 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 11 - Assemblea

11.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10.1 ai punti a), d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

11.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

11.3 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante alla Società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente alla Società in conformità alla normativa vigente, fermo restando che quelli tra loro che non intendano indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito, o revochino l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art. 14.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 14.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 14.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati. 

Art. 13 - Diritto di voto e quorum assembleari

13.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

13.2 Il diritto di voto spetta a coloro che alla data dell'assemblea rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

13.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né al sindaco se nominato né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

13.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

13.5 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

13.6 L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma 13.4 delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 10.1 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 14 - Amministrazione

14.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. In tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 Cod. Civ., con la precisazione che, ove uno degli amministratori non sia socio, la maggioranza di cui ai sopra richiamati articoli andrà calcolata, in deroga a quanto previsto dai medesimi articoli, per teste.

14.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

14.3 E' fatto divieto agli amministratori della società di  ricoprire  la  medesima carica in altre società o associazioni  sportive  dilettantistiche nell'ambito della  medesima  federazione  sportiva o   disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 15 - Nomina e sostituzione degli amministratori

15.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

15.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

15.3 E' ammessa la rieleggibilità.

15.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.5 Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 16 - Presidente

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 14.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.

Art. 17 - Decisioni degli amministratori

17.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 14.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 18.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure potranno svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere che attiva il procedimento, fermo restando il diritto di tutti i Consiglieri di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo Consigliere interpellato l'invito a pronunciarsi.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con metodo diverso da quello collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

17.3 Colui che ha assunto l'iniziativa, decorso il termine indicato, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non si siano pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

17.4 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

17.5 Con la maggioranza di cui al precedente art. 17.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 18 - Decisioni collegiali degli amministratori

18.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod. Civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 17.5 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 14.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

18.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

18.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco, se nominato, è presente o informato della riunione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 19 - Competenze degli amministratori

19.1 L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 14.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

19.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 14.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

19.4 Possono essere nominati direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20 - Rappresentanza della Società

20.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 14.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 14.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

20.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 19 nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 21 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ferma restando la gratuità degli incarichi degli amministratori.

Art. 22 - Organo di Controllo

22.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, o su decisione dei soci, la società potrà nominare un organo di controllo che potrà essere costituito o da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

22.2 L'organo di controllo, che dovrà possedere i requisiti di legge, esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Controllo individuale del socio

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 24 - Recesso del socio

24.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge, in particolare, dagli artt. 2473 e 2497 quater del codice civile, o dal presente Statuto.

24.2 Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della quota non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell’art. 2473 c.c..

24.3 Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 25 - Esclusione del socio

25.1 Con decisione da assumersi  in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

- sia sottoposto a procedure concorsuali;

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'art. 26 del presente Statuto, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

25.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Art. 26 - Esercizi sociali, bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., le ragioni della dilazione.

26.4 L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

27.2 Nel caso di cui al precedente art. 27.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Cod. Civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Cod. Civ..

27.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Cod. Civ..

27.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

27.6 Il residuo attivo che dovesse risultare dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito dovrà essere devoluto a fini sportivi.

Art. 28 - Titoli di debito

28.1 La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

28.2 La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 29 - Clausola compromissoria

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o dal sindaco (se nominato), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente ovvero, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società.

29.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in via rituale secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, e s.m.i..

29.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 30 - Socio unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 31 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e di associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alle leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186 e s.m.i..